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facebook technorati okno segnalo Inserito da Rudy Bandiera mercoledì 2 aprile 2008 10:49 in News.

Bollette telefoniche gonfiate. Telecom sarebbe perseguibile per ricettazione

telecom-forijpg.jpegComunicato stampa Aduc: “Frode informatica, ricettazione e omessa denuncia, sono questi i reati che il giudice di pace di Firenze ha tirato in ballo a carico di Telecom Italia in una sentenza relativa ad un bolletta gonfiata da un numero 899 di un utente fiorentino.
Una sentenza rilevante, che conferma quanto andiamo sostenendo da tempo, e cioe’ che Telecom Italia e’ complice interessata di tutte le truffe perpetrate ai danni di migliaia di utenti con i cosiddetti numeri speciali.
Il caso in oggetto riguardava l’installazione fraudolenta di un dialer sul pc dell’utente. Col conseguente addebito in bolletta di 70 euro.
Il giudice ha condannato il gestore telefonico anche al pagamento delle spese sostenuto dall’utente per ricorrere in giudizio.
Di seguito alcuni stralci dell’Osservatorio legale (rubrica edita sul sito Internet dell’associazione) che ha approfondito la sentenza. http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php?id=215217
Il gestore non aveva affatto escluso che quel traffico addebitato all’utente fosse il frutto di un’azione fraudolenta dei dialer, ma nonostante tale considerazione, aveva attribuito all’utente l’onere di adottare tutti i possibili e necessari accorgimenti volti a prevenire queste condotte fraudolente (come ad esempio l’attivazione della linea ADSL) e l’obbligo di provvedere al pagamento della complessiva fatturazione, dal momento che in seguito alle verifiche effettuate, non risultavano anomalie.
A parere del Giudice di Pace fiorentino, nel momento in cui nel gestore telefonico insorge anche il piu’ piccolo ragionevole dubbio circa una possibile illiceita’ della provenienza del traffico telefonico di cui viene richiesto il pagamento, si possa configurare a carico del rappresentante legale del gestore telefonico il reato di ricettazione in relazione all’articolo 640-ter c.p., relativo alla frode informatica.

Il non avere provveduto ad inoltrare alcuna denuncia alla Procura della Repubblica competente, una volta constatato il carattere sospetto di una parte del traffico telefonico effettuato da un utente, potrebbe comportare a carico dei legali rappresentati delle societa’ l’accusa di commissione del reato di cui all’articolo 362 c.p. (ovvero l’omessa denuncia, da parte di incaricato di pubblico servizio, di un reato del quale ha avuto notizia nell’esercizio, oppure, a causa dell’esercizio delle proprie funzioni).”
Antonella Porfido, consulente legale Aduc
Aduc Tlc – www.aduc.it/dyn/tlc

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